COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI G.S. CALCIO RANGERS di Palermo ( posizione irregolare calciatori vari – GARA MARIAN STRASATTI/RANGERS del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 220/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI G.S. CALCIO RANGERS di Palermo ( posizione irregolare calciatori vari – GARA MARIAN STRASATTI/RANGERS del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 220/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare ai fini del tesseramento dei calciatori Genna Giuseppe, Di Girolamo Diego, Anastasi Francesco, Campo Vito, schierati dalla Società Marian Strasatti nella gara prima indicata; segnala, altresì, che dopo la espulsione dell’assistente di parte Chianetta Ignazio la funzione veniva assunta da tale Dara Gianvito che risulterebbe squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I calciatori Genna, Di Girolamo, Anastasi, Chianetta, Campo risultano regolarmente tesserati per la Società Marian Strasatti; Per quanto attiene il subentrante assistente di parte il direttore di gara, con supplemento di referto reso il 23.3.2005, dichiara di aver “provveduto alla sua sostituzione con un calciatore sostante in panchina appartenente sempre alla stessa Società; per cui è da ritenere elemento già regolarmente identificato onde potere prendere parte, eventualmente, alla gara stessa; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa.
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