COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare LIBERTAS THAPSOS di Priolo (SR) – (posizione irregolare calciatore – GARA BUCCHERESE/THAPSOS del 20.3.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI SIRACUSA) – Proc. n° 49/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
LIBERTAS THAPSOS di Priolo (SR) – (posizione irregolare calciatore - GARA BUCCHERESE/THAPSOS del 20.3.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI SIRACUSA) – Proc. n° 49/B –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Randone Francesco, nato il 2.4.1987, schierato dalla Società Buccherese nella gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Randone Francesco, nato il 2.4.1987 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto con C.U. n° 26 del 16.3.2005 – Comitato Provinciale di Siracusa – veniva resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara per “recidività in ammonizioni”, sanzione che doveva essere scontata nella gara in esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Buccherese la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Ingannè Giovanni la sanzione dell’inibizione fino al 24 aprile 2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
di infliggere, altresì, una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Randone Francesco, nato il 2.4.1987.
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