COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) – (avverso squalifica calciatore Morsello Salvatore al 31.03.2006 e Armato Ignazio fino al 31.01.2006 – GARA BORGATA TERRENOVE/IL GABBIANO del 27.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. H) – Proc. n. 225/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) – (avverso squalifica calciatore Morsello Salvatore al 31.03.2006 e Armato Ignazio fino al 31.01.2006 – GARA BORGATA TERRENOVE/IL GABBIANO del 27.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. H) – Proc. n. 225/A Letto l’appello proposto dalla Società ricorrente che risulta inviato in data 17.03.2005 a seguito del C.U. n. 59 del 2.03.2005 questa Decidente preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 C.G.S.; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; sentito il legale rappresentante della Società appellante Sig. Pietro De Vincenzo; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto la tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it