COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI C.S. LIPARI (ME) – (avverso delibera Giudice Sportivo ripetizione GARA LIPARI/ROCCALUMERA del 27.2.2005 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 61 del 9.3.2005) – Proc. n° 230/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI C.S. LIPARI (ME) – (avverso delibera Giudice Sportivo ripetizione GARA LIPARI/ROCCALUMERA del 27.2.2005 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - GIR. “C” – C.U. n° 61 del 9.3.2005) – Proc. n° 230/A La Società ricorrente si oppone alla delibera del Giudice di primo esame il quale nella convinzione di ritenere giustificata l’assenza della Società Roccalumera, assenza che aveva causato la mancata disputa della gara in esame ne disponeva la ripetizione; Sostiene la ricorrente che il giorno 27.2.2005 non sussistevano motivi ostativi per il raggiungimento della sede di gara. Allega all’uopo documentazione probante delle sue affermazioni ed eccezioni; Pertanto chiede l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 a carico della Società Roccalumera; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello e le controdeduzioni prodotte dalla Società Roccalumera, esaminato il rapporto dell’arbitro designato; visto l’art. 55 N.O.I.F. e gli artt. 12 e 32 del C.G.S., osserva: Va preliminarmente rilevato che la Società Roccalumera non ha giustificato, con documentazione probante, la sua mancata presenza per la disputa della gara; non ha ritenuto di avvalersi, soprattutto delle disposizioni di cui all’art. 55 delle N.O.I.F., mancata osservanza che preclude ogni ulteriore richiesta o riconoscimento di qualsivoglia diritto e motivazione di sorta; ha fornito una propria interpretazione dei fatti; a nulla giova in proposito il richiamo del comportamento dell’arbitro; giova ricordare che quest’ultimo trovavasi, nella prima mattina di Domenica 27.2.2005, all’imbarcadero di Milazzo; nel suo rapporto si limita a comunicare di avere abbandonato il posto per avere saputo della mancanza dei collegamenti con le Isole Eolie per avverse condizioni meteorologiche senza preoccuparsi di produrre apposita documentazione da richiedere alla Compagnia di navigazione “Siremar”. Il mancato collegamento via mare, invece, non si è verificato, come certificato dalla stessa “Siremar” di cui agli. Lo stesso Giudice di primo grado annota, nella sua delibera la “eccessiva fretta con la quale il suddetto direttore di gara si sia allontanato”; la società Roccalumera aveva l’obbligo di presentarsi in campo, perché poteva raggiungere la sede di gara abbondantemente in tempo utile; la mancata presenza dell’arbitro è nella specie, un fatto che attiene esclusivamente allo stesso per il cui il singolare comportamento e mancata osservanza di adempimenti regolamentari (vedi mancata comunicazione al “Pronto AIA”; obbligatorietà di usufruire dell’ultimo servizio utile per raggiungere la sede di gara in tempo nel rispetto delle norme regolamentari in materia) gli atti vanno trasmessi al C.R.A Sicilia per i provvedimenti di competenza; la sola presenza in campo delle società impegnate alla disputa della gara, con l’eventuale scambio delle rispettive distinte dei calciatori partecipanti, avrebbe determinato e giustificato quanto statuito dal Giudice di primo grado; Ciò posto; DELIBERA: di annullare l’impugnata decisione assunta dal Giudice Sportivo ed, in accoglimento dell’appello prodotto dalla Società C.S. Lipari, adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 a carico della Società A.S.D. Roccalumera.
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