COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PIEDIMONTE (CT) – (avverso punizione sportiva perdita gara 0-3; squalifiche: Santamaria Rosario fino al 30.5.2005; Aiello Salvatore, Cafarella Massimo, Giovane Pio, Panebianco Alessandro e Scuderi Mario per 3 gare; inibizione a l dirigente Manforte Fabio al 30.4.2005 – GARA FOLGORE 19.83/PIEDIMONTE del 12.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 63 del 16.3.2005) – Proc. n° 238/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PIEDIMONTE (CT) – (avverso punizione sportiva perdita gara 0-3; squalifiche: Santamaria Rosario fino al 30.5.2005; Aiello Salvatore, Cafarella Massimo, Giovane Pio, Panebianco Alessandro e Scuderi Mario per 3 gare; inibizione a l dirigente Manforte Fabio al 30.4.2005 – GARA FOLGORE 19.83/PIEDIMONTE del 12.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 63 del 16.3.2005) – Proc. n° 238/A – Con appello ritualmente proposto la Società Piedimonte chiede la ripetizione della gara o in subordine la perdita della gara anche alla Società Folgore 19.83; la riduzione delle squalifiche ai propri tesserati, come sopra indicati dell’inibizione al dirigente Manforte; Sostiene l’appellante che tanto il Santamaria che il Manforte; Sostiene l’appellante che tanto il Santamaria che il Manforte “cercavano solamente ed esclusivamente di portare la calma….” ritenendo perciò eccessive le sanzioni irrogate; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva: Le ragioni addotte dalla Società appellante non trovano riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; Sono infatti ben evidenziate negli atti le responsabilità del Santamaria e del Manforte, che risultano avere preso parte agli incidenti e non già per portare la calma; Quanto ai singoli calciatori, nulla la Società indica a difesa solo limitandosi a ritenere eccessive le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo; Ciò posto non può non rilevarsi che le sanzioni stesse, mancando qualsivoglia motivazione concreta a difesa, appaiono adeguate a quanto rassegato dal direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA. di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società A.S. Piedimonte; con addebito di tassa non versata (Euro 130,00).
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