COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE: calciatore Bonanno Marcello (Aci Bonaccorsi) – (avverso squalifica al 26.2.2010 – – GARA ALL BLAKS/ACI BONACCORSI del 26.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – C.U. n° 22 del 2.3.2005) – Proc. n° 47/B – bis
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PERSONALE: calciatore Bonanno Marcello (Aci Bonaccorsi) – (avverso squalifica al 26.2.2010 - – GARA ALL BLAKS/ACI BONACCORSI del 26.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – C.U. n° 22 del 2.3.2005) – Proc. n° 47/B – bis
Ricorre l’interessato con proprio appello avverso la delibera di primo grado, perché la ritiene eccessiva, sostenendo di essere estraneo al fatto contestato , perché assente dal campo a fine gara; conseguentemente chiede l’annullamento della sanzione stessa e, in subordine, tenuto conto di quanto avvenuto a fine gara, una sensibile riduzione della squalifica inflitta a suo carico;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, in assenza dell’odierna ricorrente, sebbene avesse richiesto la personale audizione, osserva:
La responsabilità sostenuta a carico dall’odierno ricorrente è provata, con assoluta certezza, dalle risultanze dagli atti di gara;
La difesa sostenuta dalla ricorrente non trova la possibilità di legittima postulazione;
Considerato, però le modalità dei fatti contestati ed i momenti particolari in cui essi si sono estrinsecati e l’assenza di gravi conseguenze fisiche, ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Bonanno Marcello (Aci Bonaccrosi) fino al 31.12.2008;
di restituire la tassa versata.
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