COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO CALTAVUTURO (PA) – (avverso ammenda Euro 200,00; obbligo risarcimento danni autoveicolo arbitro gara, squalifica fino al 6.3.2007 calciatore Giannopolo Giuseppe – GARA EUROSCIARA/ATLETICO CALTAVUTURO DEL 6.3.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 28 del 24.3.2005 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 50/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO CALTAVUTURO (PA) – (avverso ammenda Euro 200,00; obbligo risarcimento danni autoveicolo arbitro gara, squalifica fino al 6.3.2007 calciatore Giannopolo Giuseppe – GARA EUROSCIARA/ATLETICO CALTAVUTURO DEL 6.3.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 28 del 24.3.2005 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO) – Proc. n° 50/B Ricorre la Società interessata opponendosi ai provvedimenti assunti in primo grado ed in epigrafe indicati, sostenendo che non è dato rilevare dal rapporto di gara, l’eventuale autore e le stesse minacce in danno di un assistente di parte e pertanto l’ammenda con tale motivazione rubricata va revocata; Per quanto attiene la squalifica statuita a carico del calciatore Giannopolo Giuseppe lo stesso non sarebbe l’autore del deplorevole gesto perpetrato in danno dell’arbitro, ma bensì altro tesserato; pertanto chiede la consequenziale riforma dei provvedimenti impugnati ivi compreso il richiesto risarcimento dei danni subiti dall’autoveicolo dell’arbitro, perché non provata la certezza soggettiva dell’addebitata responsabilità; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, sentito il rappresentante della Società ricorrente, osserva: Per quanto attiene il risarcimento dei danni lamentati dall’arbitro, la materia trova legittima collocazione nella specifica competenza dell’autorità amministrativa del Comitato Regionale Sicilia, in sintonia con il Settore A.I.A. Regionale; Per quanto attiene l’ammenda essa fa riferimento al comportamento assunto da alcuni dirigenti della stessa Società Atletico Caltavuturo; Per quanto attiene la squalifica a carico del calciatore Giannopolo Giuseppe, la identificazione oggettiva e soggettiva è data per certa , indicata, come risulta dal rapporto dell’arbitro, in maniera inequivoca e debitamente circostanziata; il tentativo di indicare diversa persona non trova alcuna possibilità propositiva; Tenuto conto delle responsabilità esattamente attribuite, delle modalità e conseguenze dipendenti dagli atteggiamenti irriguardosi e particolarmente censurabili in danno del direttore di gara, questa Decidente ritiene di determinare gli impugnati provvedimenti come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in Euro 100,00 l’ammenda a carico della Società A.S. Atletico Caltavuturo; di determinare a tutto il 6.3.2006 la squalifica a carico del calciatore Giannopolo Giuseppe (Atletico Caltavuturo); di demandare agli Organi Federali competenti la richiesta del risarcimento danni avanzata dal direttore di gara; per l’effetto non si dispone addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it