COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ROSOLINESE (SR) – (avverso decisione G.S. in ordine mancata disputa della GARA NEW JUNIOR/ROSOLINESE del 12.3.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/2 – C.U. n° 34 del 23.3.2005 – C/5) – Proc. n° 260/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. ROSOLINESE (SR) – (avverso decisione G.S. in ordine mancata disputa della GARA NEW JUNIOR/ROSOLINESE del 12.3.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/2 – C.U. n° 34 del 23.3.2005 - C/5) – Proc. n° 260/A –
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con delibera pubblicata sul C.U. n° 34, preso atto della mancata presenza della ricorrente alla gara sopra indicata decideva di infliggere alla Società Rosolinese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di Euro 55,00;
La Società interessata ricorre sulla validità della richiesta della causa di forza maggiore chiedendone a questo Organo Decidente il riconoscimento e la conseguente riforma del giudicato in primo grado assunto;
La Commissione Disciplinare, letti ed esaminati gli atti ufficiali e i motivi di appello, osserva:
La mancata presentazione della Società Rosolinese alla disputa della gara di che trattasi va imputata alla stessa ricorrente per i seguenti motivi:
L’appellante dichiara di essere partito in tempo utile dalla propria sede per raggiungere l’impianto sportivo di gara, dichiarazione di parte la cui attendibilità andrebbe provata;
Dalla documentazione, di cui agli atti, attestante il lamentato guasto, si evince che l’eventuale richiesta di intervento o constatazione dell’avvenuto guasto è avvenuto alle 14.30 (vedi dichiarazione rilasciata da un graduato dell’Arma di Carabinieri della stazione di Ispica, chiamato all’uopo);
Anche a volere tenere conto dell’avvenuta riparazione, come dichiarato, la stessa avrebbe avuto luogo alle ore 15.15 come attestato nell’atto del ricorso;
Si obietta alla Società di non avere tenuto conto del tempo necessario a cui devono attenersi le stesse per rimediare ad eventuali incidenti e nel contempo per raggiungere la sede di gara nei tempi regolamentari;
Vanno disattesi i motivi di difesa addotti quando richiamano i rimedi posti in essere che certamente non dispongono a favore della stessa ricorrente;
Tutto ciò premesso non consente di potere accogliere la richiesta dell’odierna appellante, condividendo , pertanto, quanto statuito in merito dal Giudice di primo grado;
Ciò osservando;
DELIBERA:
di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata (Euro 130,00).
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