COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI TERRASINI (PA) – (avverso squalifica calciatore Di Pasquale Fabio per 6 gare – GARA CITTA’ DI MONREALE/A.S. CITTA’ DI TERRASINI del 30.3.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n° 67 del 30.3.2005) – Proc. n. 262/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI TERRASINI (PA) – (avverso squalifica calciatore Di Pasquale Fabio per 6 gare – GARA CITTA’ DI MONREALE/A.S. CITTA’ DI TERRASINI del 30.3.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n° 67 del 30.3.2005) – Proc. n. 262/A Con appello ritulamente proposto, l’A.S. Città di Terrasini si duole delle eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato, ritenendole sproporzionata rispetto al “comportamento offensivo” addebitabile, a detta dell’appellante, al Sig. Di Pasquale; Infatti, la stessa Società ammette il comportamento “offensivo ed irriguardoso” tenuto dal proprio tesserato, ma contesta che questi abbia tentato di colpire il direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed in particolare il referto arbitrale dal quale si evince incontestabilmente che il calciatore in argomento ha protestato avverso la decisione arbitrale, rincorrendo il direttore di gara e strattonandolo; atteso che non è dato evincere quali conseguenze ha cagionato allo stesso; ritenuto che in mancanza di ciò si deve ritenere la speciale tenuità del gesto censurato e che pertanto va inquadrato nell’ambito di gesto isolato e sporadico che non ha avuto seguito alcuno; Ciò premesso, questa Decidente, nel sottolineare la antiregolamentarità della condotta in esame, ritiene di dovere confermare la rubricazione operata dal Giudice Sportivo; Per le considerazioni di cui sopra, invece, ritiene questa Commissione di potere contenere la sanzione in più ridotta misura, meglio indicato in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, di squalificare il calciatore Di Pasquale Fabio (Città di Terrasini) per quattro gare; senza addebito di tassa alcuna.
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