COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. Interclub Villasmundo e calciatore Guzzone Andrea (tesserato Pol. Catania 1980) – per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 53/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico A.S.D. Interclub Villasmundo e calciatore Guzzone Andrea (tesserato Pol. Catania 1980) – per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 53/B –
Con nota del 31.3.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la sua Società tesserato il calciatore Guzzone Andrea, nato il 14.4.1988, e questi sottoscritto il relativo tesseramento, malgrado già tesserato per altra Società (Pol. Catania 1980);
La Commissione Disciplinare, contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 19.4.2005 celebrata nella contumacia della Società deferita, ed in assenza di memoria difensiva; considerato che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 punto 4 N.O.I.F. e 4 n° 6 C.G.S.;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.S. Interclub Villasmundo l’ammenda di Euro 250,00;
di squalificare il calciatore Guzzone Andrea a tutto il 30.5.2005
Il presente provvedimento va comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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