COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VILLABATE (PA) – (per posizione irregolare assistente di parte – GARA SPORTING PALERMO/VILLABATE del 26.03.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 251/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VILLABATE (PA) – (per posizione irregolare assistente di parte – GARA SPORTING PALERMO/VILLABATE del 26.03.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 251/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare dell’assistente di parte Sig. Cassaro Alfonso nato l’ 8.04.1951 utilizzato dalla Società Sporting Palermo nella gara prima indicata con la mansione sopra indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: l’assistente di parte Sig. Cassaro Alfonso nato l’ 8.04.1951 risulta regolarmente tesserato per la Società Sporting Palermo, rivestendo la carica di Vice Presidente, come risulta dalla scheda di censimento relativa alla corrente stagione sportiva; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 130,00 non inviata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it