COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI U.S.D. EMPEDOCLINA di Porto Emepdocle – (avverso squalifica del campo fino al 31.12.2005 – GARA EMPEDOCLINA/CARINI del 17.03.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 65 del 23.03.2005) – Proc. n. 252/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI U.S.D. EMPEDOCLINA di Porto Emepdocle – (avverso squalifica del campo fino al 31.12.2005 – GARA EMPEDOCLINA/CARINI del 17.03.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 65 del 23.03.2005) – Proc. n. 252/A Con appello ritualmente proposto la U.S.D. Empedoclina si duole della squalifica in oggetto, pur ammettendo i fatti verificatisi nella loro gravità, e chiede la “riammissione del campo” e in subordine “una notevole riduzione del suo periodo di squalifica”. Tali richieste vengono dall’appellante fondata e motivata sia sul fattivo intervento della dirigenza della medesima, su cui si dilunga, sia sul fatto che “il pubblico empedoclino non è mai stato violento o facinoroso” e già avrebbe “compreso la gravità del (suo) comportamento, le conseguenze dello stesso e l’opportunità di non ripetibilità di atteggiamenti similari; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e quanto ad essi allegato, osserva che l’appello come sopra proposto non può trovare alcuno accoglimento. Infatti, gli Ufficiali di gara hanno descritto nei propri referti in maniera particolareggiata l’aggressione subita ad opera di un numero elevato di tifosi (circa 50 persone) che hanno invaso il terreno di giuoco. Dagli stessi emergono le gravi lesioni personali subite, per altro confermate da certificazione ospedaliera. Gli stessi ufficiali di gara, a conferma della serenità di refertazione, danno atto del fattivo intervento dei dirigenti della Società appellante, i quali, con il proprio corpo, hanno evitato il verificarsi di più gravi conseguenze. Alla luce di quanto sopra, non si può condividere l’assunto difensivo secondo cui la sanzione andrebbe riformata sia per la fattiva opera della propria dirigenza, sia perchè il proprio pubblico si sarebbe ravveduto e non è uso a simili estrinsecazioni comportamentali. Infatti, dalla fattiva opera dei dirigenti si e già tenuto conto nel precedente grado di giudizio nella quantificazione della sanzione comminata. Essa è stata fissata al 31.12.2005 in ossequio al principio di effettiva afflittività della sanzione tenuto conto del lungo periodo estivo in cui non si disputano Campionati. In ordine al ravvedimento del pubblico, non uso a simili gesti, questa Decidente non può in alcun modo tenerne conto, atteso che solo il passare del tempo può dimostrare tale assunto difensivo. Prova di cui, alla data odierna, non vi è traccia alcuna: ciò che emerge dagli atti, per la verità altro non dimostra che esattamente il contrario. Ciò premesso e tenuto conto sia della gravità dei fatti accaduti e delle loro conseguenze, anche sul piano fisico, cagionate ai Direttori di gara, questa Decidente non può che condividere in toto, sia nella rubricazione che nella quantificazione della sanzione, la impugnata decisione; P.T.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto, confermando, per l’effetto la impugnata decisione. Con addebito della tassa di Euro 130,00, non versata.
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