COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI di Terme Vigliatore – (avverso squalifica calciatore Gitto Carmelo al 31.12.2006 – GARA ARCI GRAZIA/CIAPPAZZI del 20.03.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR”A” – C.U. n. 65 del 23.03.2005) – Proc. n. 253/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI di Terme Vigliatore – (avverso squalifica calciatore Gitto Carmelo al 31.12.2006 – GARA ARCI GRAZIA/CIAPPAZZI del 20.03.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR”A” – C.U. n. 65 del 23.03.2005) – Proc. n. 253/A Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Ciappazzi, contestando in toto quanto ascritto al proprio tesserato, meglio indicato in oggetto, chiede la revoca della sanzione oggi appellata, ed in subordine, la sua riduzione “ a poche giornate”. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed in particolare il referto arbitrale nel quale viene chiaramente descritta la condotta posta in essere dal calciatore Gitto, rileva la infondatezza, in punto di fatto, dell’assunto difensivo dell’appellante. Infatti, dal citato referto si evince che il Sig. Gitto è effettivamente responsabile della violazione ascrittagli, per altro correttamente rubricata dal Giudice Sportivo. Ritiene, invece questa Decidente che, atteso che non è dato rilevare conseguenze e l’intensità del gesto oggi censurato, la sanzione appellata può essere contenuta in più ridotta misura, meglio indicata nel dispositivo; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, di determinare la squalifica a carico del calciatore Gitto Carmelo a tutto il 30.06.2006; senza addebito di tassa.
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