COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SICULIANA (AG) – (avverso squalifica calciatore Venezia Alessandro per 3 gare – GARA RIVER PLATANI/SICULIANA del 30.3.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 68 del 6.4.2005) – Proc. n° 255/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SICULIANA (AG) – (avverso squalifica calciatore Venezia Alessandro per 3 gare – GARA RIVER PLATANI/SICULIANA del 30.3.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 68 del 6.4.2005) – Proc. n° 255/A – Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Siculiana chiede una riduzione della squalifica inflitta la proprio calciatore, ritenendola eccessiva rispetto a quanto verificatosi durante la gara, ed in particolare la provocazione che il medesimo tesserato aveva in precedenza subito da un avversario successivamente colpito con una gomitata al volto; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed in particolare il referto arbitrale dal quale si evince la effettiva condotta attribuibile al calciatore Venezia, per altro correttamente rubricata e sanzionata dal Giudice Sportivo, ritenuta inconducente l’invocata provocazione subita, sia perché non rilevabile dagli atti ufficiali, sia perché, ove effettivamente verificatasi, non costituirebbe né una esimente, né una attenuante; condivisa in toto la decisione del Giudice Sportivo e sottolineato che trattasi di condotta violenta posta in essere a gioco fermo; P.T.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto, confermando, per l’effetto la impugnata decisione; con addebito della tassa di Euro 130,00, non versata.
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