COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare C.C. SAN GREGORIO (CT) – (avverso squalifica calciatore Strano Salvatore per otto gare – GARA S.GREGORIO/POZZALLO del 19.3.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 65 del 23.3.2005) – Proc. n° 256/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
C.C. SAN GREGORIO (CT) – (avverso squalifica calciatore Strano Salvatore per otto gare – GARA S.GREGORIO/POZZALLO del 19.3.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 65 del 23.3.2005) – Proc. n° 256/A –
Con appello ritualmente proposto la Società San Gregorio si duole della eccessività della squalifica inflitta al proprio tesserato, pur ammettendo la condotta censurata;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti dai quali si evince che il Sig. Strano si è reso responsabile di quanto correttamente rubricato dal Giudice Sportivo; ritenuto, però, che non è dato rilevare l’intensità del gesto e che questo è rimasto privo di ulteriori conseguenze ed azioni di sorta, si reputa di giustizia contenere la sanzione in più ridotta misura, meglio indicata in dispositivo;
P.T.M.
DELIBERA:
in accoglimento dell’appello come sopra proposto determina la squalifica a carico del calciatore Strano Salvatore per sei gare;
senza addebito di tassa.
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