COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.P. CASTELLANESE di Castellana Sicula)- (posizione irregolare calciatore – GARA LIBERTAS CERAMI/CASTTELLANESE del 20.4.2005 (ripetizione) – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 265/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO
S.P. CASTELLANESE di Castellana Sicula)- (posizione irregolare calciatore – GARA LIBERTAS CERAMI/CASTTELLANESE del 20.4.2005 (ripetizione) – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 265/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Stivala Salvatore, nato il 18.11.1980, schierato dalla Società Libertas Cerami nella gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo proposto,esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Stivala Salvatore non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto non aveva scontato, completamente, la sanzione disciplinare della squalifica per 4 gare resa nota con C.U. n° 63 del 16.3.2005 – pag. 1372 – infatti il predetto calciatore espulso nella gara Serradifalco/Libertas Cerami del 13.3.2005 non ha preso parte alla prima gara ufficiale successiva – squalifica automatica – cioè Libertas Cerami/Leonfortese del 16.3.2005; successivamente non ha partecipato alle gare Libertas Cerami/San Sebastiano del 20.3.2005 e Libertas Cerami/Castellanese del 23.3.2005 (sospesa al 46’ del secondo tempo) e Giorgio La Pira/Libertas Cerami del 10.4.2005; ha partecipato, invece, alle gare del 17 e 20 Aprile 2005;
Nel frattempo, però, questa Decidente ha deliberato di riformare il giudicato del Giudice di prime cure disponendo la ripetizione della gara in esame;
In conseguenza di tale decisione la gara del 23.3.2005 Libertas Cerami/Castellanese non avendo conseguito un risultato valido agli effetti della classifica – art. 17, comma 3, C.G.S. – non ha consentito lo scomputo di una giornata di squalifica al citato calciatore, per cui il medesimo avendo preso parte, come già evidenziato, alle gare del 17 e 20 Aprile 2005, non poteva prendere parte alla gara in esame.
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Libertas Cerami la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3.
Senza addebito di tassa.
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