COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO (ME) – (avverso squalifica calciatore Mario Giacopello per 5 gare – GARA CAMARO/CO.E.MI. MISTERBIANCO del 13.4.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 70 del 22.4.2005) – Proc. n° 264/A – quart’ultima giornata del campionato

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO (ME) – (avverso squalifica calciatore Mario Giacopello per 5 gare – GARA CAMARO/CO.E.MI. MISTERBIANCO del 13.4.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” - C.U. n° 70 del 22.4.2005) – Proc. n° 264/A – quart’ultima giornata del campionato Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato chiedendone una congrua riduzione in relazione alla circostanza che la reazione non è stata di pura cattiveria, ma dettata dal panico ingenerato dai fatti accaduti nel terreno di giuoco; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e tenuto conto che il calciatore Giacopello Mario ha agito contro l’avversario Sciuto Francesco, in reazione dell’intervento dello stesso, con atto violento (gomitata in pieno viso al calciatore avversario Pensante Giovanni, con fuoriuscita abbondante di sangue e trasportato al locale Pronto Soccorso). La suddetta reazione, comunque, non può trovare giustificazione. Il calciatore Sciuto Francesco si è poi anche reso responsabile di altrettanta reazione con calci e pugni in danno del calciatore Giacopello Mario; Questa Decidente, pur confermando le rispettive responsabilità reputa di determinare la squalifica come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Mario Giacopello (Camaro) per 4 gare; senza addebito di tassa., non versata.
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