COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico di Compagnino Rosario (dirigente A.S. Atletico Catania 3000) e A.S. Atletico Catania 3000 – Proc. n° 248/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico di Compagnino Rosario (dirigente A.S. Atletico Catania 3000) e A.S. Atletico Catania 3000 – Proc. n° 248/A – Il Procuratore Federale, Esaminata la documentazione relativa alla denuncia inviata dal Presidente della A.S.D. Rosolini Calcio, ricevuta il 22 marzo 2005, relativa all’impiego da parte della Società Atletico Catania 3000 di un giocatore non avente titolo; Rilevato dall’esame della suddetta documentazione che la Società Atletico Catania 3000 in occasione della gara A.S.D. Rosolini/Atletico Catania 3000 del 9 gennaio 2005 ha presentato in distinta di gara, sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Compagnino Rosario, e poi schierato in campo, Mirabella Rosario, calciatore non avente titolo perché svincolato dalla sua ultima società di appartenenza, la A.S. Viagrande Calcio, in data 17 dicembre 2004; Ritenuto che i fatti suddescritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. (principi di lealtà, probità e correttezza), ascrivibile ai Sigg.: Mirabella Rosario, calciatore all’epoca dei fatti svincolato, e Compagnino Rosario, dirigente accompagnatore della società Atletico Catania 3000, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, alla società Atletico Catania 3000, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.; Vista la proposta del relatore, sostituto procuratore, avv. Avagliano Alessandro, visto l’art. 28 comma 4 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva ha deferito a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia: 1) Compagnino Rosario, dirigente della società Atletico Catania 3000 2) La Società Atletico Catania 3000 per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per principi di lealtà, correttezza e probità, per quanto descritto nella parte motiva; La società Atletico Catania 3000 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva nella violazione ascritta al proprio tesserato; Contestati i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 aprile 2005 con inizio alle ore 15.30; alla udienza di cui sopra nessuna delle parti deferite si è presentata, né ha prodotto giustificazione in merito; Pertanto è stata raccolta la conclusione e la richiesta del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate: “dichiarare il Sig. Compagnino Rosario responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendogli la inibizione a tutti gli effetti fino al 31.12.2005; conseguentemente infliggere alla società Atletico Catania 3000, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di Euro 500,00. Il Presidente della Commissione Disciplinare ha dichiarato chiusa l’udienza alle ore 16.30” °________° I fatti oggetto del deferimento in esame trovano fondamento su atti documentali, accertati già con precedente provvedimento sanzionatorio, non contestato e passato in giudicato; Pertanto non si appalesa necessità alcuna di ulteriore attività accertativa; anche in questa sede di giudizio la società interessata non ha ritenuto presentarsi né produrre alcuna memoria difensiva, circostanza quanto mai sintomatica; Ciò premesso le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato meglio specificato nell’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato; Per quanto sopra, DELIBERA: ritenere il Sig. Compagnino Rosario, dirigente della A.S. Atletico Catania 3000 responsabile del capo di imputazione infliggendogli l’inibizione di cui all’art. 14 punto 1) lettera e) C.G.S., a tutto il 31.12.2005; di infliggere, conseguentemente, alla società A.S. Atletico Catania 3000, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato, l’ammenda di Euro 500,00. La presente delibera va notificata alle parti interessate, nonché alla Procura Federale e alla C.A.F.
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