COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ACI S.ANTONIO (CT) – (avverso squalifiche calciatori Diamante Sebastiano e Maugeri Massimiliano Luciano per tre gare – GARA ACI S.ANTONIO/TRECASTAGNI del 17.04.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” – C.U. n. 70 del 20.04.2005) – Proc. n. 269/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. ACI S.ANTONIO (CT) – (avverso squalifiche calciatori Diamante Sebastiano e Maugeri Massimiliano Luciano per tre gare – GARA ACI S.ANTONIO/TRECASTAGNI del 17.04.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” – C.U. n. 70 del 20.04.2005) – Proc. n. 269/A
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con provvedimento riportato sul C.U. n. 70 del 20.04.2005 squalificava per tre gare i calciatori di cui all’epigrafe con la seguente motivazione:
“Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara”.
Avverso tali sanzioni disciplinari ha presentato appello la Società Aci S.Antonio ritenendo i provvedimenti assunti in primo grado oltemisura, ne chiede una riduzione, pur ammettendo che i comportamenti assunti dai propri calciatori non trovano giustificazione e vanno censurati, ma che comunque vanno ricondotti in pure espressioni labiali.
La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali esaminati i motivi di appello sentiti i rappresentanti della società ricorrente, osserva:
quanto posto in essere dai calciatori sanzionati riveste carattere di assoluta gravità perchè si è estrinsecata in gravi offese reiterate ed accompagnate da altrettante gravi minacce il cui contenuto non permette di accogliere la richiesta dell’odierna ricorrente.
Ciò posto
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto confermando l’appellato giudicato in primo grado assunto e provvedendo per l’effetto all’addebito della tassa dovuta e non versata pari ad Euro 130,00
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