COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CITTA’ DI MONREALE (PA) – (avverso squalifica calciatore Schillaci Antonio per 4 gare – GARA CITTA’ DI MONREALE/PANORMUS CINISI del 13.04.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”- Proc. n. 270/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CITTA’ DI MONREALE (PA) – (avverso squalifica calciatore Schillaci Antonio per 4 gare – GARA CITTA’ DI MONREALE/PANORMUS CINISI del 13.04.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”- Proc. n. 270/A Il Commissario di campo della gara a margine riporta sul proprio rapporto di aver notato al 16’ del 2’ tempo che il portiere Schillaci Antonio della Società Città di Monreale, all’atto della sostituzione, giunto all’altezza della panchina dopo un diverbio aggrediva il proprio allenatore colpendolo con pugni al viso. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 70 del 20.04.2005 squalifica il suddetto calciatore per 4 gare con la seguente motivazione “Per avere colpito il proprio allenatore con pugni al viso, dopo la propria sostituzione”. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, esaminati i motivi di appello, sentiti i rappresentanti della Società appellante, osserva: la segnalazione del fatto incriminato è riferita soltanto dal Commissario di campo, nè l’arbitro nè i suoi assistenti si sono accorti di nulla, tanto da non avere segnalato alcunchè nei loro rapporti. E’ pur vero che la condotta posta in essere dal calciatore Schillaci Antonio nei confronti dell’allenatore è certamente più che censurabile e rappresenta spettacolo meramente squallido ed inqualificabile, però è da ricondurre in una colluttazione tra due tesserati della medesima Società ai quali va addebitato un deplorevole e cattivo esempio, pertanto ritiene di determinare la squalifica in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Schillaci Antonio (Città di Monreale) per tre gare; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società Città di Monreale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it