COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. LIPARI (ME) – (avverso squalifica calciatore Lo Schiavo Giuseppe per 5 gare – GARA LIPARI/ROCCESE del 17.04.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 271/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
C.S. LIPARI (ME) – (avverso squalifica calciatore Lo Schiavo Giuseppe per 5 gare – GARA LIPARI/ROCCESE del 17.04.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 271/A
La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto dal C.U. n. 68 del 6.04.2005;
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto;
di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata.
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