COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. REAL TERMINI (PA) – (avverso delibera del Giudice Sportivo del C.P. Palermo – GARA REAL TERMINI/REAL PARCO del 19.03.2005 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D PROVINCIALE) – Proc. n. 55/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. REAL TERMINI (PA) – (avverso delibera del Giudice Sportivo del C.P. Palermo – GARA REAL TERMINI/REAL PARCO del 19.03.2005 – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D PROVINCIALE) – Proc. n. 55/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo e con il quale si chiede la revoca e la rivalutazione degli atti ufficiali ritenendo che i fatti accaduti nel terreno di giuoco siano avvenuti in maniera diversa da quello descritto dal direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, sentito il legale rappresentante della Società all’udienza dibattimentale del 3.05.2005, nella quale lo stesso ha ribadito quanto già indicato nelle proprie difese, osserva: i fatti accaduti nel terreno di giuoco sono descritti in maniera chiara e non si prestano ad alcuna censura , ma tali accadimenti sono stati soltanto tra le compagini sportive senza alcuna conseguenza per il Direttore di gara; Ritenuto, quanto sopra, le sanzioni inflitte vanno confermate in relazione ai comportamenti manifestati dai tesserati, ma questa Decidente ritiene di commisurare l’ammenda come da dispositivo per non procedersi al cumulo delle sanzioni; P.Q.M. DELIBERA: nel confermare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo di determinare l’ammenda alla Società Real Termini nella misura di Euro 250,00; senza addebito di tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it