COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI A.S.D. REAL MARSALA (TP) – (per posizione irregolare calciatore Cassarà Salvatore (A.C. San Vito Lo Capo) – GARA SAN VITO LO CAPO/REAL MARSALA del 22.04.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D PROVINCIALE) – Proc. n. 54/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 4/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI A.S.D. REAL MARSALA (TP) – (per posizione irregolare calciatore Cassarà Salvatore (A.C. San Vito Lo Capo) – GARA SAN VITO LO CAPO/REAL MARSALA del 22.04.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D PROVINCIALE) – Proc. n. 54/B La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto dal C.U. n. 68 del 6.04.2005; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S.e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00)
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