COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare 5.2.2. DEFERIMENTO Procedimento a carico: A.S.D. Campanarazzu (Misterbianco), nonché a carico del suo presidente e suo dirigente – per irregolare tesseramento calciatore Colicchia Salvatore – Proc. n° 274/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare 5.2.2. DEFERIMENTO Procedimento a carico: A.S.D. Campanarazzu (Misterbianco), nonché a carico del suo presidente e suo dirigente – per irregolare tesseramento calciatore Colicchia Salvatore – Proc. n° 274/A – Questa Commissione Disciplinare, vista la relazione a compendio degli atti investigativi dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., all’uopo incaricata; Preso atto delle deposizioni rese sia dal Presidente della A.S.D. Campanarazzu, sig. Mario Zuccaro che dalla sig.ra Bacelliere Maccarrone Anna Maria, segretaria della medesima Società; Rilevato che detti menzionati atti contengono vere e proprie dichiarazioni pienamente confessorie ammettendo, il presidente della Società che la firma del calciatore Colicchia Salvatore, apposta sulla richiesta di tesseramento in effetti è falsa e la segretaria della stessa Società, di aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Colicchia Salvatore di proprio pugno; Contestati i superiori addebiti alle parti interessate; Sciogliendo la riserva di cui il procedimento n° 72/A con la quale questa Decidente sospendeva ogni decisione nel merito della vicenda in attesa di accertamenti curati dall’Ufficio Indagini; Accerata la violazione degli artt. 1, comma 1), e 2, comma 4, del C.G.S., cui devono rispondere il Sig. Mario Zuccaro nella qualità di Presidente della Società e la Sig.ra Anna Maria Bacelliere Maccarrone nella qualità di segretaria della Società, nonché la stessa Società A.S.D. Campanarazzu a titolo di responsabilità diretta per le violazione ascritta ai propri tesserati rappresentanti; Visti gli artt. 13 e 14 C.G.S. DELIBERA: di inibire ai sensi dell’art. 14 punto 1) lettera e) C.G.S. a tutto il 31.12.2005 il Sig. Mario Zuccaro, Presidente della Società A.S.D. Campanarazzu e la Sig.ra Anna Maria Bacelliere Maccarrone, segretaria della predetta della Società; di infliggere alla Società A.S.D. Campanarazzu l’ammenda di Euro 1.000 (mille) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4) C.G.S.; La presente delibera va notificata alle parti interessate, nonché all’Ufficio Indagini, alla Procura Federale e alla C.A.F.
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