COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare A.S.R.C. VIRAGE (PA) – (avverso squalifica per tre gare del giocatore Arcidiacono Alberto – GARA IMETEC/VIRAGE del 30.4.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/2 – C.U. n° 40 del 4.5.2005 C/5) – Proc. n° 277/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare A.S.R.C. VIRAGE (PA) – (avverso squalifica per tre gare del giocatore Arcidiacono Alberto – GARA IMETEC/VIRAGE del 30.4.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE - SERIE C/2 – C.U. n° 40 del 4.5.2005 C/5) – Proc. n° 277/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, adducendo che lo stesso fosse entrato in campo per ragioni pacifiche e che la situazione sarebbe solo in seguito degenerata a causa dell’esito della partita non felice per gli avversari; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di gravame ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Le ragioni evidenziate nei motivi di appello dall’appellante, non trovano riscontro negli atti di gara, comunque non appaiono conducenti ai fini del presente procedimento; Ed invero, al di là delle ragioni che avrebbero indotto il giocatore a fare ingresso nel terreno di giuoco, in questa sede rileva il comportamento offensivo ed irriguardoso posto in essere dal calciatore estrinsecatosi in maniera reiterata, così come scritto dall’arbitro nel suo rapporto; Per tali motivi questa Decidente ritiene di condividere il provvedimento emesso dal primo Giudice, sia sotto il profilo della rubricazione, sia per quel che riguarda l’entità della pena; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata, pari ad Euro 130,00.
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