COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare PERSONALE: Scavuzzo Santo (N.B.I. Misterbianco) – (avverso squalifica fino al 31.12.2005 – GARA LA MERIDIANA/N.B.I. MISTERBIANCO del 23.4.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 57/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare PERSONALE: Scavuzzo Santo (N.B.I. Misterbianco) – (avverso squalifica fino al 31.12.2005 – GARA LA MERIDIANA/N.B.I. MISTERBIANCO del 23.4.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 57/B – Ricorre il calciatore in epigrafe indicato deducendo che la condotta posta in essere durante l’incontro non ha cagionato alcuna conseguenza dannosa al direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Rileva questa Decidente che il fatto accaduto deve essere rubricato come atto di protesta irriguardosa nei confronti del direttore di gara; Alla luce di quanto sopra ritiene questa Decidente che il provvedimento sanzionatorio può essere ricondotto in un periodo di tempo più limitato; P.Q.M. DELIBERA: di determinare fino al 31.10.2005 la squalifica a carico di Scavuzzo Santo (N.B.I. Misterbianco); senza addebito di tassa.
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