COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare APPELLI U.S. AQUILA (ME) – (avverso squalifica tre gare calciatori Cannuni Paolo e Trifilò Aurelio – GARA SPADAFORESE/AQUILA del 30.4.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 275/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 11/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare APPELLI U.S. AQUILA (ME) – (avverso squalifica tre gare calciatori Cannuni Paolo e Trifilò Aurelio – GARA SPADAFORESE/AQUILA del 30.4.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) - Proc. n° 275/A L’appellante sostiene che il calciatore Cannuni non ha avuto alcuna discussione con l’arbitro, ma con un avversario ed ancora che il Trifilò, capitano della squadra, nessuna frase offensiva ha pronunciato all’indirizzo del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva quanto segue: 1) Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; 2) Gli addebiti a carico dei calciatori indicati emergono con chiarezza e dovizia di particolari dalla lettura del rapporto di gara, talchè nessun dubbio è ravvisabile in merito alla responsabilità loro ascritta; 3) Le sanzioni appaiono adeguate agli addebiti, tenuto conto per quanto riguarda il Trifilò della sua qualifica di capitano; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Aquila; con addebito di tassa, non versata (Euro 130,00).
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