COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 31/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare APPELLI POL. INESSA DI Santa Maria di Licodia – (avverso squalifica calciatore Russo Agatino per cinque giornate – GARA VICTORIA/INESSA del 14.05.2005 – PLAY-OUT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) – Proc. n. 285/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 31/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare APPELLI POL. INESSA DI Santa Maria di Licodia – (avverso squalifica calciatore Russo Agatino per cinque giornate – GARA VICTORIA/INESSA del 14.05.2005 – PLAY-OUT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) – Proc. n. 285/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto in regime di “abbreviazione dei termini”, come da C.U. n. 68 del 6.04.2005 pubblicato settimanalmente nei Comunicati Ufficiali; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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