COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 31/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Personale Torregrossa Lirio allenatore-calciatore Pol. Valguarnera – (avverso squalifica per 4 gare – GARA ENNA/VALGUARNERA del 22.05.2005 – PLAY-OFF PROMOZIONE) – Proc. n. 286/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 31/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Personale Torregrossa Lirio allenatore-calciatore Pol. Valguarnera – (avverso squalifica per 4 gare – GARA ENNA/VALGUARNERA del 22.05.2005 – PLAY-OFF PROMOZIONE) – Proc. n. 286/A Letto l’appello personale presentato dal tesserato e con il quale cerca di circoscrivere, i fatti accaduti descritti dal Commissario di Campo chiedendo la rideterminazione in modo congruo della squalifica tenendo conto dell’attenuante descritta nelle proprie difese; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e tenuto conto che come attenuante il Torregrossa fa presente di avere subito la provocazione da parte del tesserato della Società Enna, Sig. Giovanni Falsone, fa presente che ciò non legittima la condotta aggressiva passata e va di fatto posta in essere dall’odierno ricorrente. In relazione però alle conseguenze ed alla lettura dei rapporti di gara si ritiene di determinarla come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al tesserato Lirio Torregrossa (Valguarnera) per tre gare senza addebito di tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it