COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 31/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare POL. D. NUOVA ZANCLE (ME) – (avverso squalifica calciatore Maria De Francesco sino al 31.12.2005 – GARA FICARAZZI 2000/NUOVA ZANCLE del 21.5.2005 –CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 – PLAY OFF – C.U. n° 287/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 31/05/2005 Delibera della Commissione Discipilinare POL. D. NUOVA ZANCLE (ME) – (avverso squalifica calciatore Maria De Francesco sino al 31.12.2005 – GARA FICARAZZI 2000/NUOVA ZANCLE del 21.5.2005 –CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 – PLAY OFF – C.U. n° 287/A – Con appello ritualmente proposto la Pol. Nuova Zancle si duole della eccessività della squalifica in oggetto, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente ascrivibili al tesserato, reo, a detta della appellante, di avere proferito soltanto “frasi ingiuriose” nei confronti dell’arbitro; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si evince incontestabilmente la condotta censurata con il provvedimento appellato, correttamente rubricato dal Giudice Sportivo, ritiene potere contenere la squalifica in minore misura, meglio descritta in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, e, per l’effetto, determina la squalifica a carico del calciatore Mario De Francesco, a tutto il 30.11.2005; senza addebito di alcuna somma.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it