COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento della Procura Federale a carico di 1) Antonino Pellicane (Presidente C.S. Centro Sportivo Partanna; 2) Centro Sportivo Partanna (TP) – Proc. n° 59/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento della Procura Federale a carico di 1) Antonino Pellicane (Presidente C.S. Centro Sportivo Partanna; 2) Centro Sportivo Partanna (TP) – Proc. n° 59/B – Il Procuratore Federale; Letti gli atti relativi alla denuncia sporta dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. riguardanti pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Pellicane Antonino, presidente C.S. Centro Sportivo Partanna; Rilevato che la lettera indirizzata in data 4 aprile 2005 dal Presidente del Centro Sportivo Partanna al Comitato Regionale Sicilia L.N.D. e al Comitato Provinciale di Trapani, che fa parte integrante del presente provvedimento, ha contenuto offensivo e denigratorio degli Organi Federali, come si evince dall’oggetto “veemente azione di protesta avverso le sibilline consuetudini della Lega” e dal contenuto della citata lettera: - 1.c.p.v.”.. esprimono rimostranze nei confronti della Lega, viste le maniere inurbane che siffatta organizzazione riserva agli iscritti, salvo poi mettere in atto penose ritorsioni pecuniarie e deprimenti vessazioni, senza alcuna azione di salvaguardia verso le richiedenti”; - 6.c.p.v.”.. insistendo in maniera spudorata sull’obbligatorietà di versare Euro 130,00 a fronte di che cosa non si capisce bene, dato che non ritenete opportuno prendere in considerazione l’istanza del ricorso”; - 7.c.p.v. “Avendo avvertito il travalicamento dei limiti di tolleranza e della correttezza, ci chiediamo a questo punto se soppesate attentamente le parole che utilizzate e se avete una benchè minima conoscenza delle espressioni quando intendete comunicare il vostro pensiero alle società interessate, che pretendono il rispetto dei loro sacrosanti diritti”; - 14.c.p.v.”Si consiglia un pò più di esercitazione per acquisire competenze, innanzitutto, nell’uso dei segni di interpunzione e poi per la ricezione di nessi coordinativi e subordinativi, che regolano fra le altre cose i nuclei sintattici dell’italiano corrente. In tal modo potreste cominciare a riflettere sulla funzione lessicale dei lemmi ed evitare altresì certe volgari imperfezioni cacofoniche come “previsione prevista”; Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 (violazione dei principi di lealtà correttezza e probità) e 3 comma 1 (giudizi lesivi della reputazione di persone e/o organismi operanti nell’ambito federale) del C.G.S. ascrivibili al Sig. Pellicane Antonio, presidente della Società Centro Sportivo Partanna, nonchè a titolo di responsabilità diretta alla Società Centro Sportivo Partanna ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. Vista la proposta del sostituto procuratore, avv. Coen Stefano Vistol’art. 28, comma 4 lett.B del Codice di Giustizia Sportiva; ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia: 1. Pellicane Antonino, presidente della Società Centro Sportivo Partanna 2. la Società Centro Sportivo Partanna per rispondere - il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), e 3 comma 1 (giudizi lesivi della reputazione di persone e/o organismi operanti nell’ambito federale) per quanto descritto nella parte motiva; - la Società Centro Sportivo Partanna a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, nella violazione ascritta al proprio presidente; Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono convocate all’udienza dibattimentale che avrà luogo Martedì 7 Giugno 2005 con inizio alle ore 16.00, presso i locali del Comitato Regionale Sicilia – Via Ugo La Malfa, 122 – 90146 Palermo. Eventuali memorie difensive, escussioni testi (con indicazione delle generalità complete e domande sulle quali devono essere escussi) nonchè richieste di audizioni e c copie atti dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 7 Giugno 2005 All’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 7 Giugno 2005 con inizio alle ore 16.00, nessuna delle parti deferite si è presentata; il Presidente comunica, però, che nei termini è pervenuta memoria difensiva a firma del Sig. Pellicane Antonino nella qualità di Presidente della Società Centro Sportivo Partanna; In mancanza di eccezioni, controdeduzioni in sede dibattimentale, sono state raccolte le richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate; “Ritenere responsabili del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio le parti deferite statuendo a loro carico: a) la inibizione a tutti gli effetti del Sig. Pellicane Antonino fino al 30.6.2006; b) l’ammenda di Euro 1.000,00 al Centro Sportivo Partanna” II Presidente ha dichiarato chiusa l’udienza alle ore 16.45 dello stesso giorno 7.6.2005; ° ------------------ ° Il Deferimento della Procura Federale trova la sua legittima postulazione dalla denuncia sporta dal Presidente del C.R. Sicilia a seguito di una lettera indirizzata in data 4.4.2005 dal Presidente del Centro Sportivo Partanna al Comitato Regionale Sicilia ed al Comitato Provinciale di Trapani, il cui contenuto è gravemente offensivo e denigratorio degli Organi Federali in violazione dei precetti di cui all’art. 1 comma 1, e art. 3 comma 1, C.G.S.; In effetti, leggendo ed esaminando la lettera, oggetto del deferimento in esame, non può non rilevarsi che la stessa contiene espressioni anche se intese a formulare una protesta, che esulano i confini di un dialogo protestatario, quanto si vuole, espresso in un lessico offensivo e mirante a porre quasi in ridicolo qualsivoglia intelligenza umana; Né le motivazioni addotte a difesa e le avanzate scuse a posteriori sono conducenti a scagionare il responsabile della missiva inquisita; Poichè i motivi d’accusa trovano piena ed inequivocabile rispondenza negli atti, che per la loro natura documentale non si prestano a qualsivoglia diversa interpretazione, realizzando, quindi, piena ed autonoma prova degli addebiti cui sono chiamati a rispondere le parti deferite; Ritenuto che per quanto sopra evidenziato il presente procedimento non è abbisognevole di ulteriore attività accertativa ed istruttoria; Visti gli artt. 1 comma 1; 3 comma 1; 14 punto 1 lettera c) C.G.S. DELIBERA: di infliggere al Sig. Antonino Pellicane, Presidente C.S. Centro Sportivo Partanna, l’inibizione a tutti gli effetti, di cui all’art. 14 punto 1) lettera c, C.G.S. fino al 30.6.2006; di infliggere alla C.S. Centro Sportivo Partanna a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4) C.G.S. per quanto ascritto al proprio Presidente, l’ammenda di Euro 1.000,00; Il presente provvedimento va notificato alle parti interessate, nonchè alla Presidenza Federale, alla L.N.D., alla Procura Federale e alla C.A.F.
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