• Stagione sportiva: 2004/2005
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005
Delibera della Commissione Discipilinare
Deferimento a carico: P.G.S. Sales; U.S. S.Maria di Licodia; U.S. San Giorgio; Nuovo Falcone 90; U.S. Noto; A.S. Nissoria; U.S. Niscemi; U.S. Nicosia; A.C.R. Nasitana; A.S. Mussomeli; U.S. Monetrosso Almo; A.S.D. Mondial S.C.; A.S. Mineo; Milan Club Rivera; A.S. Meriense; M.A.S.T. Favignana; C.U.S. Latte Puccio Capaci (Società di Prima Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 290/a
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005
Delibera della Commissione Discipilinare
Deferimento a carico: P.G.S. Sales; U.S. S.Maria di Licodia; U.S. San Giorgio; Nuovo Falcone 90; U.S. Noto; A.S. Nissoria; U.S. Niscemi; U.S. Nicosia; A.C.R. Nasitana; A.S. Mussomeli; U.S. Monetrosso Almo; A.S.D. Mondial S.C.; A.S. Mineo; Milan Club Rivera; A.S. Meriense; M.A.S.T. Favignana; C.U.S. Latte Puccio Capaci (Società di Prima Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 290/a
Con singole note del 10.5.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per non avere le Società inviato le certificazioni mediche attestanti l’idoneità fisica al gioco del calcio dei calciatori dalle medesime tesserati, giusto quanto previsto e disciplinato dal D.M. 18.2.1982 e dal C.U. n° 61 del 6.3.2005;
Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 31.5.2005, attraverso pubblicazione sul C.U. n° 75 del 25.5.2005, celebrata nella contumacia o in presenza dei deferiti, lette le memorie difensive, ritenute inconducenti, si osserva che l’obbligo in argomento, consistente nel sottoporre a visita medica i propri tesserati, vige a carico delle Società per tutti i calciatori tesserati, a prescindere della loro effettiva utilizzazione in gare;
Poichè le Società oggi deferite, invece hanno esibito certificati per un numero inferiore ai calciatori tesserati, come risultanti dai tabulati trasmessi dal competente Ufficio Tesseramento, questa Decidente non può non irrogare la sanzione di giustizia, meglio indicata in dispositivo, quantificata, per ognuna, in considerazione del numero dei certificati medici non prodotti rispetto a quello complessivo dei tesserati;
P.T.M.
la Commissione Disciplinare
DELIBERA;
1 di infliggere alla P.G.S. Sales l’ammenda di Euro 560,00 per n° 28 certificati mancanti;
2 di infliggere alla U.S. S.Maria di Licodia l’ammenda di Euro 840,00 per n° 42 certificati mancanti;
3 di infliggere alla U.S. San Giorgio l’ammenda di Euro 620,00 per n° 31 certificati mancanti;
4 di infliggere alla Nuovo Falcone 90 l’ammenda di Euro 600,00 per n° 30 certificati mancanti;
5 di infliggere alla U.S. Noto l’ammenda di Euro 360,00 per n° 18 certificati mancanti;
6 di infliggere alla A.S. Nissoria l’ammenda di Euro 500,00 per n° 25 certificati mancanti
7 di infliggere alla U.S. Niscemi l’ammenda di Euro 580,00 per 29 certificati mancanti;
8 di infliggere alla U.S. Nicosia l’ammenda di Euro 320,00 per n° 16 certificati mancanti;
9 di infliggere alla A.C.R. Nasitana l’ammenda di Euro 760,00 per n° 38 certificati mancanti;
10 di infliggere alla A.S. Mussomeli l’ammenda di Euro 340,00 per n° 17 certificati mancanti
11 di infliggere alla U.S. Monterosso Almo l’ammenda di Euro 500,00 per n° 25 certificati mancanti;
12 di infliggere alla A.S.D. Mondial S.C. l’ammenda di Euro 520,00 per n° 26 certificati mancanti;
13 di infliggere alla A.S. Mineo l’ammenda di Euro 820,00 per n° 41 certificati mancanti;
14 di infliggere alla Società Milan Club Rivera l’ammenda di Euro 280,00 per n° 14 certificati mancanti;
15 di infliggere alla A.S. Meriense l’ammenda di Euro 180,00 per n° 9 certificati mancanti
16 di infliggere alla Società M.A.S.T. Favignana l’ammenda di Euro 380,00 per n° 19 certificati mancanti
17 di infliggere alla C.U.S. Latte Puccio Capaci l’ammenda di Euro 300,00 per n° 15 certificati mancanti
Il presente provvedimento va notificato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 15/06/2005
Delibera della Commissione Discipilinare
Deferimento a carico: P.G.S. Sales; U.S. S.Maria di Licodia; U.S. San Giorgio; Nuovo Falcone 90; U.S. Noto; A.S. Nissoria; U.S. Niscemi; U.S. Nicosia; A.C.R. Nasitana; A.S. Mussomeli; U.S. Monetrosso Almo; A.S.D. Mondial S.C.; A.S. Mineo; Milan Club Rivera; A.S. Meriense; M.A.S.T. Favignana; C.U.S. Latte Puccio Capaci (Società di Prima Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 290/a"