COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 22/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: A.P.D. Tripi, Pol. Val di Mazara, A.S. Valledolmo, Pol. Virtus Misilmeri (Società di Seconda Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 292/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 22/06/2005 Delibera della Commissione Discipilinare Deferimento a carico: A.P.D. Tripi, Pol. Val di Mazara, A.S. Valledolmo, Pol. Virtus Misilmeri (Società di Seconda Categoria) – violazione normativa tutela sanitaria calciatori (Certificati medici) – per violazione art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento alle norme sulle certificazioni mediche – Proc. n° 292/A Con singole note del 10.5.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per non avere le Società inviato le certificazioni mediche attestanti l’idoneità fisica al gioco del calcio dei calciatori dalle medesime tesserati, giusto quanto previsto e disciplinato dal D.M. 18.2.1982 e dal C.U. n° 61 del 6.3.2005 e 67 del 30/03/2005; Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 7.06.2005, attraverso pubblicazione sul C.U. n° 76 del 31.5.2005, celebrata nella contumacia o in presenza dei deferiti, lette le memorie difensive, ritenute inconducenti, si osserva che l’obbligo in argomento, consistente nel sottoporre a visita medica i propri tesserati, vige a carico delle Società per tutti i calciatori tesserati, a prescindere della loro effettiva utilizzazione in gare; Poichè le Società oggi deferite, invece hanno esibito certificati per un numero inferiore ai calciatori tesserati, come risultanti dai tabulati trasmessi dal competente Ufficio Tesseramento, questa Decidente non può non irrogare la sanzione di giustizia, meglio indicata in dispositivo, quantificata, per ognuna, in considerazione del numero dei certificati medici non prodotti rispetto a quello complessivo dei tesserati; P.T.M. la Commissione Disciplinare DELIBERA: 1. di infliggere alla A.P.D. Tripi l’ammenda di Euro 300,00 per n° 15 certificati mancanti; 2. di infliggere alla Pol. Val di Mazara l’ammenda di Euro 1.000,00 per n° 50 certificati mancanti; 3. di infliggere alla A.S. Valledolmo l’ammenda di Euro 680,00 per n° 34 certificati mancanti; 4. di infliggere alla Pol. Virtus Misilmeri l’ammenda di Euro 280,00 per n° 14 certificati mancanti. Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
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