COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/06/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO AMATORI gare del 25/ 6/2005 TRIANGOLARI FINALE REGIONALE CAMPIONATO AMATORI
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/06/2005
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO AMATORI
gare del 25/ 6/2005 TRIANGOLARI FINALE REGIONALE CAMPIONATO AMATORI
La Società Atletico Ispica propone reclamo avverso la classifica finale
del Campionato in epigrafe;
Si osserva che ai sensi dell’art. 24, comma 3, del C.G.S., quest’Organo di
Giustizia Sportiva può essere investito esclusivamente su ciò che attiene la
regolarità di svolgimento delle gare e quindi non sulla stesura della
classifica finale che è di competenza del Comitato organizzatore; si osserva
altresì che la Società reclamante non ha rimesso le ricevute attestanti
l’invio del reclamo proposto alle Società consorelle partecipanti al
triangolare, disattendendo così quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del
C.G.S.;
Per tutto quanto sopra;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Atletico
Ispica, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata.
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