COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/06/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO AMATORI gare del 25/ 6/2005 TRIANGOLARI FINALE REGIONALE CAMPIONATO AMATORI

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 29/06/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO AMATORI gare del 25/ 6/2005 TRIANGOLARI FINALE REGIONALE CAMPIONATO AMATORI La Società Atletico Ispica propone reclamo avverso la classifica finale del Campionato in epigrafe; Si osserva che ai sensi dell’art. 24, comma 3, del C.G.S., quest’Organo di Giustizia Sportiva può essere investito esclusivamente su ciò che attiene la regolarità di svolgimento delle gare e quindi non sulla stesura della classifica finale che è di competenza del Comitato organizzatore; si osserva altresì che la Società reclamante non ha rimesso le ricevute attestanti l’invio del reclamo proposto alle Società consorelle partecipanti al triangolare, disattendendo così quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del C.G.S.; Per tutto quanto sopra; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Atletico Ispica, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata.
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