COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 7/09/2005 COPPA ITALIA ECCELLENZA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 9/2005 S. AGATA CALCIO – SPADAFORESE

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 7/09/2005 COPPA ITALIA ECCELLENZA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 9/2005 S. AGATA CALCIO - SPADAFORESE 2-1; Reclamo Spadaforese; Con reclamo ritualmente proposto la Società Spadaforese segnala la posizione irregolare del calciatore Alioto Antonio, schierato dalla Società S.Agata Calcio sebbene squalificato; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che: Il calciatore Alioto Antonio, già tesserato nella decorsa stagione per la Società Tortorici, risulta colpito dal provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per recidività in ammonizione relativamente alla gara di Coppa Italia Due Torri-Tortorici del 5/09/2004, provvedimento pubblicato sul C.U. n°13 dell'8/09/2004 e ribadito sul C.U. n°6 del 27/07/2005; A seguito di ciò il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara di cui trattasi; Pertanto, visto l'art. 12, comma 5 del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società S.Agata Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di Euro 150,00 nonchè l'esclusione della stessa dal prosieguo della manifestazione; Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società S.Agata Calcio, sig. Nanì Giuseppe, la sanzione dell'inibizione fino al 30/09/2005; Di infliggere al calciatore Alioto Antonio (9/02/1980), della Società S.Agata Calcio, una ulteriore giornata di squalifica; Di non addebitare alla Società Spadaforese la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
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