COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/09/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare S.S.D. LICATA 1931 S.r.l. (AG) – (avverso decisioni del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 – GARA SCICLI/LICATA del 4.09.2005 – COPPA ITALIA ECCELLENZA – C.U. n. 12 del 7.09.2005) – Proc. n. 6/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/09/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare S.S.D. LICATA 1931 S.r.l. (AG) – (avverso decisioni del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 – GARA SCICLI/LICATA del 4.09.2005 – COPPA ITALIA ECCELLENZA – C.U. n. 12 del 7.09.2005) – Proc. n. 6/A Con appello proposto la Società ricorrente chiede la revisione della sanzione sportiva inflitta, adducendo un errore di maglia da parte del Settore Tecnico della squadra appellante; La Commissione Disciplinare letto l’appello, esaminati gli atti di gara ed avuto riguardo alle norme in materia, osserva: il presente appello risulta inammissibile, a mente dell’art. 3 del Regolamento della “Coppa Italia Dilettanti” che sancisce l’inappellabilità dei provvedimenti di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo inerenti al risultato”; P.Q.M. DELIBERA: l’inammissibilità dell’appello oggi proposto dalla Società S.S.D. Licata 1931 S.r.l.; con addebito di tassa pari ad € 130,00.
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