COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 5/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare RICORSI VIAGRANDE CALCIO A.S. (CT) – (avverso posizione irregolare calciatore De Cento Domenico – GARA S.GREGORIO/VIAGRANDE del 17.09.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B”) – Proc. n. 7/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 5/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare RICORSI VIAGRANDE CALCIO A.S. (CT) – (avverso posizione irregolare calciatore De Cento Domenico – GARA S.GREGORIO/VIAGRANDE del 17.09.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B”) – Proc. n. 7/A La ricorrente Società, rileva che nella gara in epigrafe indicata ha partecipato il calciatore De Cento Domenico nato il 17.08.1986 – senza averne titolo perchè squalificato – come da ComunicatI Ufficiali n. 71 del 28.04.2005 e n. 6 del 27.07.2005. Chiede, pertanto, l’applicazione in proprio favore della punizione sportiva della perdita della gara di che trattasi a carico della Società C.C. San Gregorio. La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti di gara, osserva: il calciatore De Cento Domenico non aveva titolo a partecipare alla gara in esame perchè squalificato dovendo ancora scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizioni come riportato sia nel C.U. n. 71 del 27.04.2005 che nel C.U. n. 6 del 27.07.2005. Lette le controdeduzioni prodotte dalla Società controparte la stessa chiede l’inammissibilità del ricorso invocando in proposito che detto ricorso presenta delle errate indicazioni di norme in materia; è palesemente generico; impreciso nella indicazione della gara interessata sostenendo, infine, la sua convinzione (di parte) che la indicazione riportata nei C.U. in ordine alle squalifiche ancora da scontare non è “vincolante”. Ricorda, in proposito l’omologazione della gara in primo esame. Dette eccezioni sostenute in difesa non possono essere condivise; infatti: l’errato richiamo di applicazione dell’art. 7 C.G.S. va riferito a testo prima pubblicato oggi indicato come art. 12 C.G.S., trattasi pertanto, di aggiornamento; l’indicazione della gara non pone dubbio alcuno stante che il calciatore De Cento Domenico ha assunto squalifica nella penultima gara della decorsa stagione (23.04.2005) mai scontata perchè la società di appartenenza (Belpasso) non si è presentata per la disputa dell’ultima gara di campionato sempre della decorsa stagione; definire, poi, “non vincolante” l’indicazione nel C.U. delle squalifiche ancora da scontare è fuorviante. Nel relativo C.U. viene riportato, invece, e precisamente, che “l’elenco ha valore puramente informativo, fermo restando che le Società sono comunque responsabili per quanto possa derivare dall’impiego di propri calciatori squalificati non inseriti nello stesso”; Nel caso in esame quello che più conta, perchè conducente alla realtà dei fatti e, quindi, determinante, è la circostanza certa della posizione irregolare del calciatore di che trattasi; Pertanto, il ricorso va accolto; Visti gli artt. 12 punto 5), 13 e 14 del C.G.S.; DELIBERA: di infliggere alla Società C.C. San Gregorio la punizione sportiva della perdita della gara San Gregorio/Viagrande del 17.09.2005 con il punteggio di 0 – 3; di infliggere al calciatore De Cento Domenico (S.Gregorio) una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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