COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO SANCATALDESE di San Cataldo – (per posizione irregolare calciatore Cipolla Fabio – GARA HERBESSUS GROTTE/ATLETICO SANCATALDESE del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “G”) – Proc. n. 17/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.S. ATLETICO SANCATALDESE di San Cataldo – (per posizione irregolare calciatore Cipolla Fabio – GARA HERBESSUS GROTTE/ATLETICO SANCATALDESE del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “G”) – Proc. n. 17/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Cipolla Fabio nato il 3.08.1987 schierato dalla Società Herbessus Grotte nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Cipolla Fabio non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, risultando squalificato (1 gara per recidività) in ammonizioni (ultima gara precedente campionato) – (vedi C.U. n. 6 del 27.07.2005);
Pertanto
DELIBERA:
di infliggere alla Società Herbessus Grotte la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3;
senza addebito di tassa.
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