COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. FOLGORE SELINUNTE (TP) – (avverso squalifica calciatore Cicciarella Umberto per 4 gare – GARA FOLGORE SELINUNTE/ATLETICO TREMESTIERI del 25.9.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 12/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. FOLGORE SELINUNTE (TP) – (avverso squalifica calciatore Cicciarella Umberto per 4 gare – GARA FOLGORE SELINUNTE/ATLETICO TREMESTIERI del 25.9.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 12/A – Letto l’appello ritualmente proposto della Società ricorrente e con il quale si chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato adeguandola alla infrazione effettivamente commessa. Sostiene la Società che la punizione inflitta, anche se in presenza di una vivace protesta del calciatore, è sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e ritenuto che la condotta tenuta dal calciatore è senz’altro protestataria, ma non si ravvisano comportamenti che possono giustificare peggiori manifestazioni, si ritiene di commisurare la sanzione come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Cicciarella Umberto (A.S.D. Folgore Selinunte) per due giornate; senza addebito di tassa.
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