COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCAPALUMBA (PA) – (posizione irregolare calciatore Mortellaro Ignazio – GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/ROCCAPALUMBA del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 16/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
U.S.D. ROCCAPALUMBA (PA) – (posizione irregolare calciatore Mortellaro Ignazio – GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/ROCCAPALUMBA del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 16/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore in epigrafe indicato, schierato dalla Società Alessandria della Rocca nella gara prima indicata;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Mortellaro Ignazio risulta regolarmente tesserato per la Società Alessandria della Rocca;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa di Euro 130,00.
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