COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI POL. DIL. SPLENDORE VILLABATE (PA) – (avverso squalifica calciatore Adelfio Giuseppe fino al 15.12.2005 – GARA SPLENDORE VILLABATE/CEPHALEDIUM del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A”- C.U. n. 18 del 5.10.2005) – Proc. n. 13/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
APPELLI
POL. DIL. SPLENDORE VILLABATE (PA) – (avverso squalifica calciatore Adelfio Giuseppe fino al 15.12.2005 – GARA SPLENDORE VILLABATE/CEPHALEDIUM del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A”- C.U. n. 18 del 5.10.2005) – Proc. n. 13/A
Ricorre ritualmente la Società Splendore Villabate deducendo che la sanzione comminata in prime cure appare alquanto esagerata. In proposito, la ricorrente richiama precedenti provvedimenti assunti da questo Comitato Regionale. Conclude chiedendo una riforma della sanzione impugnata.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva:
ogni fatto, circostanza episodio è fine a se stesso e non possono invocarsi in difesa parallelismi o riferimenti a diverse statuizioni di pena e relativo “quantum”;
Dal contesto dello stesso atto di appello si evince chiaramente il verificarsi di una condotta oltremodo protestataria nei confronti dell’arbitro;
La individuazione soggettiva ed oggettiva da parte del Direttore di gara è certa ed indicata senza postulazione di dubbio alcuno.
Tuttavia, fermo restando la rubricazione e l’attribuzione della contestata condotta, si reputa equa la squalifica determinata a tutto il 15.11.2005;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Adelfio Giuseppe (Splendore Villabate) fino al 15.11.2005;
senza addebito di tassa.
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