COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. CITTA’ DI GIULIANA (PA) – (avverso la squalifica del calciatore Carlino Alessio per sette gare – GARA CONTESSA ENTELLINA/CITTA’ DI GIULIANA del 9.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 19 del 12.10.2005) – Proc. n. 24/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. CITTA’ DI GIULIANA (PA) – (avverso la squalifica del calciatore Carlino Alessio per sette gare – GARA CONTESSA ENTELLINA/CITTA’ DI GIULIANA del 9.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 19 del 12.10.2005) – Proc. n. 24/A Con appello proposto nei termini di legge la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore sottolineando l’assenza di conseguenze fisiche ai danni del Direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: quanto dedotto dal ricorrente appare assolutamente sintetico e riduttivo non evidenziandosi nei motivi di gravame alcun effettivo e concreto elemento per giustificare la richiesta di riduzione; la condotta del calciatore Carlino, appare grave ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro ed assolutamente censurabile e, pertanto, la rubricazione a carico dell’appellante si rivela senz’altro legittima e va confermata; Tuttavia, osserva questa Commissione, che l’assenza di conseguenze fisiche a danno dell’arbitro giustifica una sanzione meno afflittiva che va determinata come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Carlino Alessio (U.S. Città di Giuliana) a cinque gare; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it