COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.P. Giarratana 1) per violazione art. 38, N.O.I.F. in relazione all’art. 1 C.G.S. ; 2) per violazione art. 40, p. 1) e 3) Reg.L:N:D: in riferimento all’art. 1 C.G.S. Proc. n° 20/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.P. Giarratana 1) per violazione art. 38, N.O.I.F. in relazione all’art. 1 C.G.S. ; 2) per violazione art. 40, p. 1) e 3) Reg.L:N:D: in riferimento all’art. 1 C.G.S. Proc. n° 20/A – Con nota del 6.10.2005, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la società in oggetto, per avere inserito nella propria distinta di gara il nominativo del tecnico Sig. Barravecchia Salvatore, permettendogli l’accesso in panchina senza averne richiesto il preventivo tesseramento; Con altra nota del 23.9.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la medesima Società per non avere tempestivamente richiesto il tesseramento di un tecnico nei termini regolamentari. La Commissione Disciplinare, preliminarmente ritiene di disporre la riunione dei due procedimenti, stante la evidente connessione ed atteso che entrambe le contestazioni riguardano sostanzialmente la violazione di un medesimo obbligo imposto dalle attuali norme federali; Quindi questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 25.10.2005 celebratasi nella contumacia della deferita. Ciò premesso questa Commissione osserva che i deferimenti de quo in assenza di note difensive di sorta, vanno ritenuti fondati alla luce degli atti in possesso del Comitato deferente; Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 40 Reg. L.N.D., in riferimento all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi; DELIBERA: di infliggere alla Società A.P. Giarratana l’ammenda di Euro 1.000,00 per i motivi in premessa, così riunite le violazioni sotto il vincolo della continuazione, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di gg. 15 dal presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni; Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate, ed al Settore Tecnico F.I.G.C.
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