COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. CANICATTINESE di Canicattini Bagni – (avverso squalifica per sei gare calciatore Randazzo Claudio GARA ORSA/CANICATTINESE dell’ 8.10.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 19 del 12.10.2005) – Proc. n. 27/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. CANICATTINESE di Canicattini Bagni – (avverso squalifica per sei gare calciatore Randazzo Claudio GARA ORSA/CANICATTINESE dell’ 8.10.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 19 del 12.10.2005) – Proc. n. 27/A Con appello ritualmente proposto la Società in epigrafe indicata chiedeva la riduzione del provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice di primo esame ritenendola eccessiva. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: nessuna elemento di dubbiosità presenta il referto di gara che appare univoco e non si presta ad alcuna diversa interpretazione. In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente che il provvedimento sanzionatorio può essere ricondotto ad un periodo di tempo più limitato alla luce dei fatti accaduti in campo; P.T.M. DELIBERA: di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Randazzo Claudio (Canicattinese); senza addebito di tassa non versata.
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