COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico delle Società: U.S.D. Aspra, Pol. Calatabiano, U.S.D. Campobello, A.S.C. Itala, U.S. Monterosso Almo, C.S. Lipari, A.S. Piazza Armerina Calcio, A.S. River Platani, A.S. Porticello – per violazione art. 40, p. 1), Reg. L.N.D. in riferimento all’art. 1 C.G.S. – Proc. n° 19/A bis –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico delle Società: U.S.D. Aspra, Pol. Calatabiano, U.S.D. Campobello, A.S.C. Itala, U.S. Monterosso Almo, C.S. Lipari, A.S. Piazza Armerina Calcio, A.S. River Platani, A.S. Porticello – per violazione art. 40, p. 1), Reg. L.N.D. in riferimento all’art. 1 C.G.S. – Proc. n° 19/A bis – Con singole note del 07.10.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto, per non avere richiesto il tesseramento del tecnico abilitato alla conduzione delle rispettive prime squadre nei termini stabiliti dell’art. 40 p. 1) Reg. L.N.D. e del C.U. n° 1 dell’1.7.2005; Quanto sopra malgrado siano state sollecitate a tale adempimento con C.U. n. 16 del 21.9.2005; La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 25.10.2005, celebratasi nella contumacia delle deferite, ad eccezione della Società Porticello che ha inviato un proprio delegato; Attesa la natura documentale del presente procedimento, in assenza di note difensive, va ritenuto fondato il proposto deferimento alla luce degli atti in possesso del Comitato deferente, in quanto nessuna prova contraria è stata offerta dalle incolpate; Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 40 Reg. L.N.D., in riferimento all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi; DELIBERA: di infliggere alle Società deferite l’ammenda di Euro 1.000,00 ciascuna per i motivi in premessa, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di gg. 30 dal presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni; Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate, ed al Settore Tecnico F.I.G.C.
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