COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare F.C. SERRADIFALCO (CL) – (per posizione irregolare calciatore Gargano Claudio nato il 21.07.1987 – GARA VALLEDOLMO/SERRADIFALCO del 9.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “G”) – Proc. n. 22/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
F.C. SERRADIFALCO (CL) – (per posizione irregolare calciatore Gargano Claudio nato il 21.07.1987 – GARA VALLEDOLMO/SERRADIFALCO del 9.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “G”) – Proc. n. 22/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Gargano Claudio schierato dalla Società Valledolmo nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Gargano Claudio non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Valledolmo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere ala Società A.S. Valledolmo la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3;
di infliggere al dirigente accompagnatore Sig. Domina Alessandro, tesserato della medesima Società come calciatore, la sanzione della squalifica per una gara;
senza addebito di tassa.
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