COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. SFARANDINA (ME) – (avverso squalifica 6 gare calciatori Triolo Bartolo – GARA SFARANDINA/RODI MILICI del 23.10.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 48/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. SFARANDINA (ME) – (avverso squalifica 6 gare calciatori Triolo Bartolo – GARA SFARANDINA/RODI MILICI del 23.10.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 48/A – L’appellante ritiene eccessiva la sanzione a carico del calciatore Triolo, non ravvedendo un comportamento violento nella fattispecie in esame; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Il fatto del calciatore Triolo, come descritto dal direttore di gara, può ricondursi a condotta particolarmente irriguardosa, concentrata a manifestazioni meramente labiali; Pur confermando la statuita responsabilità appare idonea al caso in esame la sanzione di cui al dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 4 gare la sanzione a carico del calciatore Triolo Bartolo; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it