COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. FRANCAVILLA (ME) – (avverso squalifica per sei gare calciatore D’Aprile Filippo – GARA FRANCAVILLA/GUARDIA dell’ 8.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 19 del 12.10.2005) – Proc. n. 54/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. FRANCAVILLA (ME) – (avverso squalifica per sei gare calciatore D’Aprile Filippo – GARA FRANCAVILLA/GUARDIA dell’ 8.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D” – C.U. n. 19 del 12.10.2005) – Proc. n. 54/A Ricorre la Società interessata per opporsi al provvedimento di cui in epigrafe, deducendo nelle motivazioni la non intenzionalità, anzi l’assenza di fatto, di comportamento oltremodo irriguardoso nei confronti dell’arbitro compendiando, invece, la condotta legittimamente censurata, in particolari proteste non condividendo una decisione tecnica adottata dal Direttore di gara. Chiede l’annullamento della sanzione od in subordine una congrua riduzione; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara osserva: non si pone in dubbio la scorretta condotta posta in essere dal calciatore di che trattasi; e se ne condivide pertanto, la censura e la relativa rubricazione statuita in primo grado; Va annotato, però, la mancanza di qualsivoglia conseguenza fisica conseguenziale, circostanza che permette di determinare la squalifica come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore D’Aprile Filippo (Pol. Francavilla); senza addebito di tassa.
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