COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.P. GIARRATANA (RG) – (avverso ammenda di € 150,00 e squalifica fino al 5.12.2005 allenatore Barravecchia Salvatore gara GIARRATANA/PACHINO del 12.10.2005 – COPPA ITALIA – C.U. n. 20 del 19.10.2005) – Proc. n. 35/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.P. GIARRATANA (RG) – (avverso ammenda di € 150,00 e squalifica fino al 5.12.2005 allenatore Barravecchia Salvatore gara GIARRATANA/PACHINO del 12.10.2005 – COPPA ITALIA – C.U. n. 20 del 19.10.2005) – Proc. n. 35/A
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede l’annullamento dell’ammenda e della squalifica inflitta al proprio tesserato;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Dal referto redatto e sottoscritto dall’ufficiale di gara emerge la mancata presenza della forza pubblica ed atteso che lo stesso gode di fonte privilegiata di prova a norma di regolamento, nessuna ipotesi di annullamento dell’ammenda può essere avanzata dall’odierna appellante;
In ordine alla sanzione inflitta al Barravecchia ritiene questa Decidente che il provvedimento emesso in primo grado trova ampia giustificazione sia dagli argomenti evidenziati nel supplemento di rapporto sottoscritto dal Direttore di gara che dalla qualità di recidivo rivestita dal Barravecchia nella partita in esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto perchè infondato in fatto ed in diritto;
con addebito di tassa di € 130,00 non versata.
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