COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica calciatore Torrisi Giovanni fino al 15.12.2005 – GARA S.AGATA LI BATTIATI/ATLETICO PEDARA del 17.10.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n. 8 del 20.10.2005 C.P. CATANIA) – Proc. n. 36/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica calciatore Torrisi Giovanni fino al 15.12.2005 – GARA S.AGATA LI BATTIATI/ATLETICO PEDARA del 17.10.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n. 8 del 20.10.2005 C.P. CATANIA) – Proc. n. 36/A Ricorre la Società interessata la quale pur riconoscendo non apprezzabile ed insolito il comportamento assunto dal proprio tesserato, chiede una riduzione della squalifica impugnata stante la mancanza di conseguenze materiali essendosi detto comportamento limitatosi a sole esternazioni labiali. La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: appare legittimo e debitamente censurata la condotta del calciatore interessato così come statuita in primo esame; non si ravvedono motivi di diversa rubricazione, mentre si ritiene di determinare la relativa squalifica come in dispositivo; Pertanto, DELIBERA: di determinare a tutto il 27.11.2005 la squalifica a carico del calciatore Torrisi Giovanni (Atletico Pedara); senza addebito di tassa.
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